Sez. 2, Sentenza n. 969 del 11/05/1967 (Rv. 327220 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - NEGOZIO UNILATERALE - AMMISSIBILITA - EFFETTI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - NEGOZIO UNILATERALE - AMMISSIBILITA - EFFETTI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - ESCLUSIONE.*
Il negozio di accertamento, che puo avere anche struttura semplicemente unilaterale, attesa la possibilita per un soggetto di vincolarsi con una dichiarazione unilaterale a considerare per il futuro in un determinato modo una situazione precedentemente incerta, e caratterizzato, quanto alla causa, dallo scopo di imprimere certezza giuridica ad un preesistente rapporto o di precisarne definitivamente il contenuto e l'essenza; quanto agli effetti, esso non determina ex se il trasferimento di beni e di diritti da un soggetto all'altro, ne costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, in quanto rende soltanto definitiva la situazione connessa con il rapporto preesistente, la quale sia, di per se, idonea al conseguimento degli effetti definitivamente fissati dal negozio accertativo. La funzione di accertamento propria del negozio cosi qualificato, e la sua efficacia retroattiva, sono incompatibili con l'effetto traslativo della proprieta. (nella specie, e stato escluso che potesse avere efficacia traslativa della meta di un immobile, acquistato da un soggetto esclusivamente a proprio nome, la dichiarazione unilaterale di questo che la comproprieta dell'immobile spettasse ad altra persona). (Conf 1024'62; 2164'58; 4172'57; 1229'50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)