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Sez. U, Sentenza n. 11778 del 11/12/1990 (Rv. 470100 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILI - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COPERTURA DEI POSTI MEDIANTE CONCORSO - MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - MANCATA INCLUSIONE DEL RAPPRESENTANTE DI UN'ORGANIZZAZIONE SINDACALE - DENUNCIA EX ART. 28 STATUTO LAVORATORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470100-01

GIURISDIZIONE CIVILI - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COPERTURA DEI POSTI MEDIANTE CONCORSO - MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - MANCATA INCLUSIONE DEL RAPPRESENTANTE DI UN'ORGANIZZAZIONE SINDACALE - DENUNCIA EX ART. 28 STATUTO LAVORATORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

La controversia promossa da un'organizzazione sindacale, nei confronti di un ente pubblico non economico, per denunciare la mancata inclusione di un proprio rappresentante fra i membri di commissione esaminatrice per la copertura di posti mediante concorso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, adito con la speciale procedura di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori, in quanto si ricollega a posizioni del Sindacato che hanno natura di diritti soggettivi e che sono autonome dalle posizioni dei singoli lavoratori discendenti dal rapporto di pubblico impiego. (V 3404/89, mass n 463425).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)