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Sez. 3, Sentenza n. 1204 del 04/09/1970 (Rv. 346833 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DETERMINATA - NEGAZIONE TOTALE DEL DEBITO DA PARTE DEL CONVENUTO - DECLARATORIA DI SUSSISTENZA PARZIALE DEL DEBITO - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346833-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DETERMINATA - NEGAZIONE TOTALE DEL DEBITO DA PARTE DEL CONVENUTO - DECLARATORIA DI SUSSISTENZA PARZIALE DEL DEBITO - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il giudice che accoglie una tesi intermedia (tra quella dell'attore, che chiede la condanna della controparte, al pagamento di una somma determinata, e quella del convenuto, che nega ogni suo debito< e dichiara dovuta soltanto una parte di quanto richiesto non incorre nel vizio di extra o di ultra petizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)