Sez. 3, Sentenza n. 1204 del 04/09/1970 (Rv. 346833 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DETERMINATA - NEGAZIONE TOTALE DEL DEBITO DA PARTE DEL CONVENUTO - DECLARATORIA DI SUSSISTENZA PARZIALE DEL DEBITO - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DETERMINATA - NEGAZIONE TOTALE DEL DEBITO DA PARTE DEL CONVENUTO - DECLARATORIA DI SUSSISTENZA PARZIALE DEL DEBITO - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il giudice che accoglie una tesi intermedia (tra quella dell'attore, che chiede la condanna della controparte, al pagamento di una somma determinata, e quella del convenuto, che nega ogni suo debito< e dichiara dovuta soltanto una parte di quanto richiesto non incorre nel vizio di extra o di ultra petizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)