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Sez. L, Sentenza n. 21323 del 11/10/2007 (Rv. 599535 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Titolo esecutivo costituito da sentenza di appello - Annullamento - Conseguenze - Procedura di esecuzione - Atti - Inefficacia - Giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Definizione in sede di legittimità - Interesse - Permanenza.
Stato
decisa il 2007-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599535-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

La caducazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza di appello a seguito del suo annullamento da parte della Corte di Cassazione, pur comportando, ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia degli atti della relativa procedura di esecuzione, non fa venir meno -in difetto della rinuncia delle parti- l'interesse alla definizione in sede di cassazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che con riguardo a quel titolo sia stata proposta, tenuto conto dell'autonoma rilevanza di tale ultimo giudizio e delle necessità di verifica della fondatezza o meno della opposizione anche ai fini del regolamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)