Sez. 3, Ordinanza n. 27208 del 11/10/2025 (Rv. 676587-01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione della società - Effetti - Successione dei soci nei crediti - Condizioni - Fattispecie.
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE
La cancellazione obbligatoria dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118 l. fall., comma 1, n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, dà luogo all'estinzione della società e a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale gli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, a condizione che siano stati portati dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori a conoscenza del curatore e quest'ultimo abbia deciso di non farli valere, dovendosi ritenere, in caso contrario, che essi siano stati tacitamente rinunciati dalla società, con conseguente impossibilità di successivo recupero giudiziale da parte dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il verificarsi della successione in favore dei soci di una società sportiva, per non avere questi ultimi dimostrato di
avere avvertito il curatore fallimentare della pendenza del giudizio relativo al credito vantato, in modo da consentirgli di effettuare le proprie valutazioni prima della chiusura della procedura concorsuale).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)