Sez. 5 - , Sentenza n. 12239 del 17/05/2017 (Rv. 644128 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE | Emissione della correlativa cartella di pagamento - Sopravvenuta sentenza di appello favorevole all'amministrazione riguardante l'avviso di accertamento - Giudizio di cassazione riguardante la cartella di pagamento - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE
In tema di riscossione mediante ruoli straordinari, l'intervento, nel corso del giudizio di cassazione, di sentenze di appello favorevoli all'Amministrazione finanziaria sull'impugnazione degli avvisi di accertamento posti a base della cartella di pagamento non determina la cessazione della materia del contendere poiché, ai sensi degli artt. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 18 del d.lgs. 472 del 1997, il tributo, gli interessi e le sanzioni vanno riscossi per intero in pendenza di giudizio solo una volta emesse le menzionate sentenze di appello, e non precedentemente, sicché resta in questione, nel giudizio di cassazione, la legittimità dell'emissione del ruolo straordinario e della correlativa cartella di pagamento in data anteriore alle stesse.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)