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Sez. 2, Sentenza n. 11386 del 13/05/2013 (Rv. 626505 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO | Improprio - Autonomia delle cause riunite - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 331 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2013-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626505-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO

Nel litisconsorzio facoltativo improprio permane l'autonomia dei titoli, cosicché la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili anche in sede di impugnazione, senza che la tempestiva impugnazione, proposta da alcune parti, coinvolga la posizione delle parti non impugnanti. È, pertanto, inapplicabile l'art. 331 cod. proc. civ., che viene in considerazione nelle diverse ipotesi di cause inscindibili (quando la necessità del litisconsorzio è prevista dalla legge o la sentenza si riferisce ad una situazione giuridica unica) o tra loro dipendenti (quando la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico-giuridico imprescindibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)