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Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 70 Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

  1. a) la gravità e la durata della violazione;

  2. b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

  3. c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;

  4. d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

  5. e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

  6. f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

  7. g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

  8. h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Art. 71 Segnalazione delle violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

  1. a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

  2. b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

  3. c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;

  4. d) norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.

Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Art. 72 Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano che contro le decisioni e le misure prese a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 sia possibile presentare ricorso. Gli Stati membri assicurano altresì che sia possibile presentare ricorso avverso l'omessa decisione, entro sei mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

Capo 2. Processi di revisione

Sezione I. Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno

Art. 73 Capitale interno

Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente di cui trattasi.

Sezione II. Dispositivi, processi e meccanismi degli enti

§ 1. Principi generali

Art. 74 Governance interna e piani di risanamento e risoluzione

1.

Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.

Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma sono neutrali rispetto al genere.

2. I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.

3.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito ai dispositivi, ai processi e ai meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto del paragrafo 2 del presente articolo.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulla politica di remunerazione neutrale rispetto al genere per gli enti.

Entro due anni dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al secondo comma e sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, l'ABE pubblica una relazione sull'applicazione delle politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere da parte degli enti.

4.

Art. 75 Vigilanza sulle politiche di remunerazione

1. Le autorità competenti raccolgono le informazioni pubblicate in base ai criteri di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le informazioni fornite dagli enti sul divario retributivo di genere e usano tali informazioni per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE.

2.

L'ABE emana orientamenti su politiche di remunerazione sane che rispettino i principi stabiliti agli articoli da 92 a 95. Gli orientamenti tengono conto dei principi per sane politiche di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari29.

L'AESFEM coopera strettamente con l'ABE al fine di elaborare orientamenti sulle politiche di remunerazione per le categorie di personale che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.

L'ABE utilizza le informazioni ottenute dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 per effettuare un'analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell'Unione.

3. Le autorità competenti raccolgono informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per ente che sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di 1 milione di EUR, comprese le responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi di stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici. Tali informazioni sono trasmesse all'ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.

§ 2. Criteri tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi

Art. 76 Trattamento dei rischi

1. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione approvi e riesamini periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico.

2. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione dedichi tempo sufficiente all'analisi di questioni connesse con i rischi. L'organo di gestione partecipa attivamente alla gestione di tutti i rischi sostanziali contemplati nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013, nonché alla valutazione delle attività, all'utilizzo dei rating di credito esterni e ai modelli interni relativi a detti rischi, e garantisce che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'ente fissa linee di segnalazione a beneficio dell'organo di gestione così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche.

3.

Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività istituiscano un comitato dei rischi, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato. I membri del comitato dei rischi possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'ente.

Il comitato dei rischi presta consulenza all'organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell'ente, sia presenti che future, e assiste l'organo di gestione nel controllare l'attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale in materia di rischi.

Il comitato dei rischi verifica se i prezzi delle passività e delle attività offerte ai clienti tengono pienamente conto del modello imprenditoriale dell'ente e della sua strategia in materia di rischi. Qualora i prezzi non rispecchino adeguatamente i rischi conformemente al modello imprenditoriale e alla strategia in materia di rischi, il comitato dei rischi presenta all'organo di gestione un piano di recupero.

Le autorità competenti possono consentire a un ente non considerato significativo ai sensi del primo comma di istituire un comitato congiunto dei rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE. I membri del comitato congiunto possiedono le conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per il comitato dei rischi e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

4.

Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi, abbiano adeguato accesso alle informazioni relative alla situazione di rischio dell'ente e, se necessario e opportuno, alla funzione di gestione dei rischi e alla consulenza di esperti esterni.

L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi, stabiliscono la natura, la quantità, il formato e la frequenza delle informazioni sui rischi che gli devono essere trasmesse. Per sostenere la realizzazione di politiche e prassi di remunerazione sane, il comitato dei rischi esamina, fatti salvi i compiti del comitato per le remunerazioni, se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, del capitale, della liquidità, nonché della probabilità e della tempistica degli utili.

5.

Gli Stati membri assicurano, conformemente al requisito di proporzionalità stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/73/CE della Commissione30, che gli enti si dotino di una funzione di gestione dei rischi indipendente dalle funzioni operative e che questa disponga nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all'organo di gestione.

Gli Stati membri garantiscono che la funzione di gestione dei rischi assicuri che tutti i rischi materiali siano individuati, misurati e adeguatamente segnalati. Essi garantiscono altresì che la funzione di gestione dei rischi partecipi attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le decisioni fondamentali di gestione dei rischi e che possa fornire una visione completa dell'intera gamma di rischi cui l'ente è esposto.

Se necessario, gli Stati membri garantiscono che la funzione di gestione dei rischi possa riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, indipendentemente dall'alta dirigenza, e possa sollevare preoccupazioni e avvisare detto organo, ove opportuno, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare l'ente, lasciando impregiudicate le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione strategica e/o di gestione conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.

Il capo della funzione di gestione dei rischi è un alto dirigente indipendente cui sono attribuite responsabilità distinte per la funzione di gestione dei rischi. Quando la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di una persona appositamente incaricata, un'altra persona di grado elevato in seno all'ente può esercitare tale funzione, purché non vi siano conflitti di interesse.

Il capo della funzione di gestione dei rischi non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, se necessario, può avere accesso diretto all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.

L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2006/73/CE alle imprese di investimento.

Art. 77 Metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

1. Le autorità competenti incoraggiano gli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio di credito e incrementare l'uso del metodo basato sui rating interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito nei casi in cui le loro esposizioni siano rilevanti in termini assoluti e, allo stesso tempo, essi abbiano un gran numero di controparti rilevanti. Il presente articolo lascia impregiudicati il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo I, capo 3, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Le autorità competenti vigilano, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività degli enti, affinché essi non si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito esterni per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario.

3.

Le autorità competenti incoraggiano gli enti, tenendo conto delle loro dimensioni, organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio specifico e a incrementare l'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico legato agli strumenti di debito nel portafoglio di negoziazione, assieme a modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri i rischi di default e migrazione, nei casi in cui le loro esposizioni a rischi specifici siano rilevanti in termini assoluti ed essi abbiano un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti.

Il presente articolo lascia impregiudicato il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezioni da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente il concetto di "esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" di cui al paragrafo 3, primo comma, e le soglie per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Art. 78 Analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

1. Le autorità competenti garantiscono che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri, fatta eccezione per il rischio operativo, riferiscano i risultati dei calcoli dei loro metodi interni per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento. Gli enti presentano i risultati dei calcoli, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli, alle autorità competenti con una frequenza adeguata e almeno una volta l'anno.

2. Le autorità competenti garantiscono che gli enti presentino alle autorità competenti e all'ABE i risultati dei calcoli di cui al paragrafo 1 secondo il modello sviluppato dall'ABE conformemente al paragrafo 8. Se le autorità competenti scelgono di sviluppare portafogli specifici, lo fanno in consultazione con l'ABE e assicurano che gli enti riferiscano i risultati dei calcoli separatamente dai risultati dei calcoli per i portafogli dell'ABE.

3.

Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili, fatta eccezione per il rischio operativo, alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi interni di tali enti. Almeno una volta l'anno, le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi, prestando particolare attenzione:

  1. a) ai metodi che mostrano differenze significative nei requisiti in materia di fondi propri per la stessa esposizione;

  2. b) ai metodi che presentano una diversità particolarmente alta o bassa, e anche quelli che presentano una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti in materia di fondi propri.

L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4. Se determinati enti si distaccano notevolmente dalla maggior parte degli enti loro simili o se si registra una limitata analogia del metodo che determina un'ampia varietà di risultati, le autorità competenti ne indagano i motivi e, qualora si evidenzi chiaramente che il metodo di un ente determina una sottovalutazione dei requisiti in materia di fondi propri non attribuibile a differenze nei rischi sottostanti delle esposizioni o posizioni, adotta misure correttive.

5. Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi di un metodo interno e pertanto:

  1. a) non determinino standardizzazione o metodi preferiti;

  2. b) non creino falsi incentivi; o

  3. c) non provochino comportamenti imitativi.

6. L'ABE può emanare orientamenti e raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, qualora lo consideri necessario sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per migliorare le pratiche di vigilanza o le prassi degli enti riguardo ai metodi interni.

7.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  1. a) le procedure per la condivisione delle valutazioni effettuate conformemente al paragrafo 3 tra le autorità competenti e con l'ABE;

  2. b) le norme per la valutazione effettuata dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

  1. a) il modello, le definizioni e le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le relazioni di cui al paragrafo 2;

  2. b) il portafoglio o i portafogli di riferimento di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. Entro il 1o aprile 2015 e previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento dell'analisi comparativa dei modelli interni, compreso l'ambito di applicazione del modello. Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.

Art. 79 Rischio di credito e di controparte

Le autorità competenti assicurano che:

  1. a) la concessione dei crediti si basi su criteri solidi e ben definiti e che il processo per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti sia definito in modo chiaro;

  2. b) gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori, titoli o posizioni inerenti a cartolarizzazione, e il rischio di credito a livello di portafoglio. In particolare, le metodologie interne non si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating di credito esterni. Ove i requisiti in materia di fondi propri si basino sul rating di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o sul fatto che un'esposizione è priva di rating, ciò non esenta gli enti dal prendere in considerazione altre informazioni rilevanti per valutare l'allocazione del capitale interno;

  3. c) l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci;

  4. d) la diversificazione dei portafogli dei crediti sia adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell'ente.

Art. 80 Rischio residuo

Le autorità competenti assicurano che il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'ente risultino meno efficaci del previsto venga affrontato e controllato anche mediante politiche e procedure scritte.

Art. 81 Rischio di concentrazione

Le autorità competenti assicurano che il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso ogni controparte, comprese le controparti centrali, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con le grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio verso un unico datore di garanzie, siano affrontati e controllati anche mediante politiche e procedure scritte.

Art. 82 Rischi derivanti da cartolarizzazioni

1. Le autorità competenti assicurano che i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali quali, ad esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi, siano valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire che la sostanza economica dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

2. Le autorità competenti assicurano che gli enti che sono cedenti di operazioni di cartolarizzazione rotative che prevedono clausole di rimborso anticipato approntino piani di liquidità per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati.

Art. 83 Rischio di mercato

1. Le autorità competenti assicurano che siano attuate politiche e procedure per l'identificazione, la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato.

2. Qualora la posizione corta abbia scadenza anteriore a quella della posizione lunga, le autorità competenti assicurano che gli enti adottino misure anche contro il rischio di mancanza di liquidità.

3.

Il capitale interno è adeguato per i rischi di mercato rilevanti che non sono soggetti ad un requisito in materia di fondi propri.

Gli enti che, nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un indice di borsa con una o più posizioni nel contratto future su tale indice o altro prodotto su tale indice dispongono di capitale interno sufficiente per coprire il rischio di base di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del future o di altri prodotti rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono. Gli enti dispongono altresì di tale capitale interno sufficiente qualora detengano posizioni opposte in contratti future su indici di borsa la cui scadenza e/o la cui composizione non siano identiche.

Nel caso in cui si usi il trattamento di cui all'articolo 345 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assicurano di detenere sufficiente capitale interno a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo seguente.

Art. 84 Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per identificare, valutare e gestire il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sulle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.

Art. 85 Rischio operativo

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire le esposizioni al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello e i rischi derivanti dall'esternalizzazione, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.

2. Le autorità competenti assicurano che gli enti si dotino di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività.

Art. 86 Rischio di liquidità

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti siano dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Tali strategie, politiche, processi e sistemi sono specificamente pensati per linee di attività, valute, succursali ed entità giuridiche e comprendono meccanismi adeguati per l'attribuzione dei costi, dei vantaggi e dei rischi di liquidità.

2. Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell'ente e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell'ente in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Gli enti comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti linee di attività.

3.

Le autorità competenti assicurano che gli enti abbiano, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività, profili di rischio di liquidità congrui e non superiori rispetto a quelli necessari per un sistema solido e ben funzionante.

Le autorità competenti monitorano gli sviluppi per quanto riguarda i profili di rischio di liquidità, per esempio la concezione dei prodotti e i loro volumi, la gestione del rischio, le politiche di finanziamento e le concentrazioni delle fonti di finanziamento.

Le autorità competenti intervengono in modo efficace qualora gli sviluppi di cui al secondo comma possano determinare l'instabilità di un singolo ente o un'instabilità sistemica.

Le autorità competenti informano l'ABE in merito a eventuali azioni adottate a norma del terzo comma.

L'ABE formula raccomandazioni ove opportuno conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Le autorità competenti assicurano che gli enti sviluppino metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le posizioni di finanziamento. Queste metodologie comprendono i flussi di cassa significativi, attuali e previsti, inerenti e conseguenti ad attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione.

5. Le autorità competenti assicurano che gli enti distinguano tra attività costituite in garanzia e attività non impegnate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Esse assicurano altresì che gli enti tengano conto dell'entità giuridica che dispone delle attività, del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto, e della loro ammissibilità, e monitorano la possibilità di disporre tempestivamente delle attività.

6. Le autorità competenti assicurano che gli enti tengano conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all'eventuale trasferimento di liquidità e di attività non impegnate tra le entità, sia all'interno che all'esterno dello Spazio economico europeo.

7. Le autorità competenti assicurano che gli enti prendano in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui un sistema di limiti e riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzi in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l'accesso alle fonti di finanziamento. Tali disposizioni sono riviste regolarmente.

8. Le autorità competenti assicurano che gli enti considerino scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi e riesaminino le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento almeno una volta l'anno. A tal fine, tali scenari alternativi prendono in considerazione, in particolare, le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo per la cartolarizzazione o di altre entità create a scopi speciali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti delle quali l'ente agisce come promotore o alle quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.

9. Le autorità competenti assicurano che gli enti valutino l'impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all'ente, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Sono presi in considerazione periodi diversi e condizioni di stress di vario grado.

10. Le autorità competenti assicurano che gli enti adeguino le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborino piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al paragrafo 8.

11. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ripristino della posizione di liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Le autorità competenti assicurano che tali piani siano verificati dagli enti almeno una volta l'anno, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 8, comunicati all'alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e le processi interni possano essere adeguati di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ripristino della posizione di liquidità possano essere attuati immediatamente. Per gli enti creditizi, tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende, se necessario, la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l'ente creditizio ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.

Art. 87 Rischio di leva finanziaria eccessiva

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di politiche e processi per l'individuazione, la gestione e il controllo del rischio di leva finanziaria eccessiva. Tra gli indicatori del rischio di leva finanziaria eccessiva figurano il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i disallineamenti tra attività e obbligazioni.

2. Le autorità competenti assicurano che gli enti facciano fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva in via cautelativa, tenendo debitamente conto di potenziali aumenti del rischio di leva finanziaria eccessiva causati da riduzioni dei fondi propri dell'ente attraverso perdite effettive o attese, in funzione delle norme contabili applicabili. A tal fine, gli enti sono in grado di far fronte ad un'ampia gamma di eventi di stress per quanto riguarda il rischio di leva finanziaria eccessiva.

§ 3. Governance

Art. 88 Dispositivi di governance

1.

Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione definisca dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione dell'ente, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, ne sorvegli l'attuazione e ne risponda.

Tali dispositivi rispettano i seguenti principi:

  1. a) l'organo di gestione deve avere la responsabilità generale dell'ente e approvare e sorvegliare l'attuazione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell'ente;

  2. b) l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti;

  3. c) l'organo di gestione deve sorvegliare il processo di informativa e la comunicazione;

  4. d) l'organo di gestione deve essere responsabile di assicurare un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza;

  5. e) il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti.

Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione monitori e valuti periodicamente l'efficacia dei dispositivi di governance dell'ente e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Ai fini del presente articolo, per «parte correlata» si intende:

  1. a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;

  2. b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

2.

Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscano un comitato per le nomine, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato.

Il comitato per le nomine:

  1. a) individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di gestione o ai fini dell'approvazione dell'assemblea generale, i candidati per l'occupazione di posti vacanti, valuta l'equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell'organo di gestione e redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo. Inoltre, il comitato per le nomine decide un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la sua attuazione sono resi pubblici conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  2. b) esamina periodicamente e almeno una volta l'anno, la struttura, la dimensione, la composizione e i risultati dell'organo di gestione e presenta raccomandazioni all'organo di gestione per eventuali cambiamenti;

  3. c) valuta periodicamente e almeno una volta l'anno, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di gestione e dell'organo di gestione nel suo insieme, e ne riferisce all'organo di gestione;

  4. d) riesamina periodicamente la politica dell'organo di gestione in materia di selezione e nomina dell'alta dirigenza e formula raccomandazioni per l'organo di gestione.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un singolo o un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi dell'ente nel suo insieme.

Il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che ritiene appropriate, ivi comprese le consulenze esterne, e a tal fine riceve adeguate risorse finanziarie.

Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, a norma del diritto nazionale, l'organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri.

Art. 89 Comunicazione per paese

1. Dal 1o gennaio 2015 gli Stati membri impongono a ciascun ente di pubblicare ogni anno, specificamente per Stato membro e per paese terzo in cui è stabilito, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

  1. a) nome o nomi, natura delle attività e località geografica;

  2. b) fatturato;

  3. c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

  4. d) utile o perdita prima delle imposte;

  5. e) imposte sull'utile o sulla perdita;

  6. f) contributi pubblici ricevuti.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli enti di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prima volta il 1o luglio 2014.

3.

Entro il 1o luglio 2014, tutti gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale autorizzati nell'Unione individuati a livello internazionale, presentano alla Commissione in forma riservata le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f). La Commissione, previa consultazione dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM, se del caso, svolge una valutazione generale sulle conseguenze economiche negative potenziali della pubblicazione di tali informazioni, compreso l'impatto sulla competitività, sulla disponibilità di investimenti e crediti e sulla stabilità del sistema finanziario. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014.

Qualora la relazione della Commissione individui effetti negativi significativi, la Commissione prende in considerazione la presentazione di un'adeguata proposta legislativa di modifica degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 e può decidere di differire tali obblighi conformemente all'articolo 145, lettera h). La Commissione riesamina una volta l'anno la necessità di prorogare il differimento.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rivedute conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato dell'ente interessato.

5. Nella misura in cui futuri atti legislativi dell'Unione dispongano obblighi di informativa ulteriori a quelli stabiliti nel presente articolo, il presente articolo cessa di applicarsi ed è soppresso di conseguenza.

6.

Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione, dopo aver consultato l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, verifica se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), sono ancora adeguate, tenendo conto nel contempo delle precedenti valutazioni d'impatto, degli accordi internazionali e degli sviluppi legislativi nell'Unione, e se al paragrafo 1 possono essere aggiunti ulteriori obblighi di informazione pertinenti.

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione, sulla base della consultazione con l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al presente paragrafo e, ove opportuno, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 90 Pubblicazione del rendimento delle attività

Nella relazione annuale gli istituti pubblicano tra gli indicatori chiave il rendimento delle attività, calcolato come utili netti divisi per il totale di bilancio.