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Sez. U, Sentenza n. 22 del 25/11/1998 Cc. (dep. 15/03/1999) Rv. 212662 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - SOTTOSCRIZIONE | Persona non in grado di scrivere - Formalità richieste per la validità dell'atto - Segno di croce - Possibilità per il difensore di contestuale annotazione che il soggetto non è in grado di scrivere - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212662-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - SOTTOSCRIZIONE

Nella nozione di pubblico ufficiale abilitato, a norma dell'art. 110, comma terzo, cod. proc. pen., ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perché non è in grado di scrivere, non è compresa espressamente, né può farsi rientrare, in via di interpretazione, la figura del difensore, a nulla rilevando che ad esso l'art. 39 disp. att. stesso codice attribuisca il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali sia previsto il compimento di tale formalità, in quanto l'autenticazione è atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, mentre l'attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziché da qualunque altra costituisce esercizio di una potestà certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto. (Fattispecie in tema di atto di impugnazione, in calce al quale, dopo il segno di croce dell'imputato, il difensore aveva provveduto all'annotazione che trattavasi di persona analfabeta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 110 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)