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Sez. U, Sentenza n. 5493 del 06/06/1994 (Rv. 486906 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione | Decreto di occupazione regolarmente emanato ma non notificato o comunicato - Successiva apprensione del fondo del privato - Domanda di tutela possessoria e di risarcimento del danno proposta dal privato medesimo - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1994-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486906-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione

L'apprensione del fondo del privato, posta in essere dalla p.a. o da suoi concessionari o delegati, senza la preventiva comunicazione o notifica del decreto di occupazione d'urgenza, che sia stato regolarmente emanato, non rappresenta una mera attività materiale, essendo ricollegabile ad un provvedimento amministrativo (prima ed indipendentemente dalla comunicazione) esistente e perfetto, avente natura ablatoria ed emanato nell'ambito dei poteri spettanti alla amministrazione. Pertanto, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di tutela possessoria ed a quella connessa di risarcimento del danno, proposte dal proprietario e possessore del fondo occupato, deducendo che l'esecuzione dell'atto ablatorio non sia stata preceduta dalla comunicazione dello stesso, in quanto trattasi di doglianza relativa all'esistenza di semplici vizi o irregolarità dell'esecuzione dell'indicato atto, non all'esistenza di esso né del potere della P.A. di emanarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)