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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 396 del 2000

Decisione
decisa il 2000-07-13, depositata il 2000-07-28
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:396
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25665

  • Armi ed esplosivi
  • Detenzione illegale di armi comuni da sparo
  • Mancata differenziazione tra reato colposo e reato doloso, e, conseguente, mancata differenziazione nel trattamento sanzionatorio
  • Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità - per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, "nella parte in cui non prevedono un trattamento differenziato tra reato doloso e reato colposo". - Ordinanza n. 145/1998, che ha dichiarato manifestamente infondata questione relativa ai medesimi articoli 10 e 14 della legge n. 497 del 1974.

Norme impugnate

  • art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497
  • art. 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Tiberi Enrico, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 nel corso di un procedimento a carico di persona imputata del reato di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, "nella parte in cui non prevedono un trattamento differenziato tra reato doloso e reato colposo e conseguentemente un trattamento sanzionatorio differenziato"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi, a tale ultimo riguardo, il rimettente ad un generico richiamo all'ordinanza di questa Corte "del 23 aprile 1998" (da intendere verosimilmente come ordinanza n. 145 del 1998, con la quale, peraltro, una questione di costituzionalità relativa alle medesime norme oggi impugnate, ma di diverso tenore, è stata dichiarata manifestamente infondata); che la stessa prospettazione del giudice a quo non appare agevolmente comprensibile, tenuto conto del fatto che il delitto di detenzione illegale di armi comuni da sparo, o parti di esse, atte all'impiego, delineato dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 (sostitutivi degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), è punito esclusivamente a titolo di dolo; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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