Sez. L, Sentenza n. 26849 del 16/10/2024 (Rv. 672595-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Art. 18 l. r. Calabria n. 11 del 1987, applicabile ratione temporis - Interpretazione - Reclutamento di giornalisti esterni - Modalità del concorso - Necessità - Fondamento - Modalità della deliberazione del Consiglio regionale ex art. 2 della medesima legge - Insufficienza - Conseguenze - Dimissioni per giusta causa - Effetti ex art. 2126 c.c. - Remunerazione delle prestazioni concretamente svolte - Spettanza - Indennità di mancato preavviso o altre indennità analoghe previste dalla contrattazione collettiva - Spettanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO
L'art. 18 l. r. Calabria n. 11 del 1987, ratione temporis applicabile, va interpretato - in coerenza con i principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego - nel senso che il reclutamento a tempo indeterminato presso l'ufficio stampa di giornalisti esterni impone l'adozione della procedura concorsuale, non essendo sufficiente a tal riguardo una deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della medesima legge: ne consegue che, in mancanza di tale procedura, il contratto di lavoro deve considerarsi nullo e produttivo dei soli effetti previsti dall'art. 2126 c.c., consistenti nella remunerazione delle prestazioni concretamente svolte, sicché in caso di dimissioni per giusta causa è precluso il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso o ad analoghe indennità previste dalla contrattazione collettiva, connesse all'interruzione unilaterale del rapporto.
Legge Reg. Calabria 21/04/1987 num. 11 art. 2, Legge Reg. Calabria 21/04/1987 num. 11 art. 18, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)