Sez. 1, Sentenza n. 7947 del 05/03/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165888 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IN MATERIA DI ARMI - ATIPICITÀ - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FINALITÀ - CONSEGUENZE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IN MATERIA DI ARMI - ATIPICITÀ - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - FINALITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel procedimento direttissimo atipico previsto dalla legge in materia di armi, il previo interrogatorio sommario dall'imputato da parte del pubblico ministero non costituisce un presupposto essenziale per la instaurazione del giudice non essendo lo stesso diretto alla contestazione dell'accusa ma alla identificazione del soggetto ed al controllo della legittimità dell'arresto. Da ciò consegue che non comporta alcuna nullità né la emissione dello interrogatorio, né il suo mancato deposito, né il mancato preventivo avviso al difensore di fiducia, né, persino, nei casi di urgenza, l'omessa nomina del difensore di ufficio che presenzi all'interrogatorio stesso. (Conf mass n 157310; (Conf mass n 149488; (Conf mass n 148171).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)