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Sez. 3, Sentenza n. 2362 del 28/06/1969 (Rv. 341799 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VIGENTE AL MOMENTO DELL'ESAURIMENTO DELL'INCARICO - ESAURIMENTO DELLA PRESTAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341799-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VIGENTE AL MOMENTO DELL'ESAURIMENTO DELL'INCARICO - ESAURIMENTO DELLA PRESTAZIONE - NOZIONE.*

Gli onorari di avvocato devono essere liquidati sulla base della tariffa vigente al momento dell'esaurimento dell'incarico tuttavia il carattere unitario della prestazione difensiva va rapportato ai singoli gradi di giudizio nei quali e svolta, onde essa deve ritenersi esaurita al momento della pronuncia che chiude ciascun grado. (V. 2433-68, mass. N. 334836 965-64).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)