Sez. 1, Sentenza n. 7413 del 28/04/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154778 - 01
IMPUTABILITÀ - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - INTOSSICAZIONE TRANSITORIA - DIFFERENZE - STATO DI TOSSICODIPENDENZA - ESCLUSIONE DELL'IMPUTABILITÀ - CONDIZIONE: ALTERAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE.*
IMPUTABILITÀ - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - INTOSSICAZIONE TRANSITORIA - DIFFERENZE - STATO DI TOSSICODIPENDENZA - ESCLUSIONE DELL'IMPUTABILITÀ - CONDIZIONE: ALTERAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE.*
L'intossicazione da sostanze stupefacenti che incide, totalmente o parzialmente, sulla capacità di intendere o di volere è, ai sensi dell'art. 95 cod. pen. in relazione agli artt. 88 ed 89 stesso codice, soltanto quella cronica, che provoca alterazioni psichiche permanenti. L'intossicazione transitoria, anche se acuta e patologica, influisce, ai sensi dell'art. 93 cod. pen. in relazione agli artt. 91 e 92 stesso codice, sull'imputabilità, unicamente nell'ipotesi che sia derivata da caso fortuito o forza maggiore. Lo stato di tossicodipendenza può assumere pertanto Rilevanza ai fini della imputabilità soltanto se sul medesimo si innesti e si sovrapponga uno stato patologico alterante anche la capacità di intendere o di volere. (Conf mass n 152109 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST., Cod. Pen. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)