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Sez. L, Sentenza n. 3248 del 16/05/1986 (Rv. 446247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DIFFERENZA.*

Secondo la prassi collettiva e la norma dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, il trasferimento è costituito dal mutamento definitivo del luogo di lavoro per effetto dell'Esercizio del potere dell'imprenditore di richiedere la normale prestazione in luogo diverso da quello convenuto, per modo che, mediante esso, si attua un dislocamento senza previsione di durata, che, comportando una rilevante modifica di un elemento contrattuale, richiede una congrua tutela del lavoratore. La trasferta non implica, invece, uno spostamento definitivo dello stesso luogo, ma provvisorio e temporaneo, per il sopravvenire di esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente, non previste, per lo più, al momento dell'assunzione. (V 3292/85, mass n 440958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)