Sez. 3, Sentenza n. 22225 del 20/10/2014 (Rv. 632945 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazione tecnica del nesso di causalità - Giudizio di probabilità - Valutazione in termini di "meno probabile che non" - Idoneità ai fini della prova - Esclusione - Ragioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità medico-chirurgica, allorché la consulenza tecnica d'ufficio - che pure di norma presenta in tale ambito natura "percipiente" - formuli una valutazione, sull'efficienza eziologica della condotta della struttura sanitaria rispetto all'evento di danno come "meno probabile che non", tale esito è correttamente ignorato dal giudice, atteso che, in applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l'affermazione della riferibilità causale del danno all'ipotetico responsabile presuppone, all'opposto, una valutazione nei termini di "più probabile che non".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)