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Sez. 1, Sentenza n. 989 del 21/10/1970 Ud. (dep. 15/02/1971) Rv. 116716 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - POSIZIONE NELLA STRUTTURA DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO IN BASE ALL'ART 152 COD PROC PEN - DICHIARAZIONE DI UFFICIO IN APPELLO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE IN TEMA DI LEGITTIMA DIFESA.*
Stato
decisa il 1970-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116716-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - POSIZIONE NELLA STRUTTURA DEL REATO - PROSCIOGLIMENTO IN BASE ALL'ART 152 COD PROC PEN - DICHIARAZIONE DI UFFICIO IN APPELLO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE IN TEMA DI LEGITTIMA DIFESA.*

Le cause di non punibilita, generali o speciali, si pongono come cause esterne, impeditive della punibilita della fattispecie criminosa e, percio, non ineriscono alla struttura del reato, il quale deve considerarsi perfetto nel concorso dei suoi elementi, materiale e psicologico. In conseguenza, mentre, nel difetto di uno di questi ultimi elementi, il giudice deve prosciogliere con una delle formule previste nell'art 152 cod proc pen (il fatto non e preveduto dalla legge come reato, o il fatto non costituisce reato), l'eventuale sussistenza di una causa di non punibilita (nella speciè asserito stato di legittima difesa) non puo mai consentire l'applicazione delle indicate formule, o di altre di cui alla disposizione citata e, quindi, non puo essere dichiarata di ufficio dal giudice di appello, al di fuori di uno specifico motivo di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)