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Sez. U, Sentenza n. 1998 del 28/07/1967 (Rv. 329026 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - RISERVE DI DIRITTI O DI AZIONI - DOVERE DEL GIUDICE DI DARNE ATTO O DI FORMULARLE D'UFFICIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329026-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - RISERVE DI DIRITTI O DI AZIONI - DOVERE DEL GIUDICE DI DARNE ATTO O DI FORMULARLE D'UFFICIO - INSUSSISTENZA.*

Il giudice deve pronunciare delle domande proposte dalle parti, al fine di stabilire a chi spetti il diritto controverso, ma non e tenuto a dare atto di eventuali riserve di diritti o di azioni a favore delle parti, ne a fare di ufficio riserve, attesa la irrilevanza di queste, siccome del tutto prive di valore decisorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)