Sez. 3, Sentenza n. 13258 del 06/06/2006 (Rv. 590707 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE | Forma - Procedimento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE
L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (che può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento) non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che nel giudizio di merito il riferimento ai pareri espressi nelle perizie svolte in sede penale avesse soddisfatto l'onere di indicazione delle prove da parte dell'istante e che era irrilevante l'omessa specifica reiterazione dell'istanza di verificazione, la quale si risolve nell'accertamento dell'autenticità della firma disconosciuta, che è da ritenere implicita nella domanda di accoglimento della pretesa fondata su detto documento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)