Sez. L, Sentenza n. 4779 del 02/10/1985 (Rv. 442186 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - FUNZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - FUNZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
In tema di pensione d'Invalidità la data della presentazione della domanda in via amministrativa - rilevante al fine di stabilire, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, se il grado minimo d'Invalidità pensionabile sia quello previsto dal R.d.l. n. 636 del 1939 ovvero quello contemplato dalla legge n. 160 del 1975 - è rappresentata dalla data di inoltro dell'istanza dell'assicurato - non al patronato - bensì all'i.N.P.S., quale risultante dalla ricevuta postale della raccomandata o - nel caso di recapito a mano - dal timbro di ricezione dell'istituto previdenziale. (V 453/85, mass n 438659; (V 6141/83, mass n 430934).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)