Sez. 3, Sentenza n. 692 del 18/01/2012 (Rv. 621179 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE | Esecuzione esattoriale - Compatibilità con le norme dell'espropriazione forzata comune - Fondamento - Limiti - Aggiudicazione ad un privato - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Sospensione della vendita ex art. 586 cod. proc. civ. da parte del giudice dell'esecuzione - Ammmissibilità - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE
Nell'esecuzione esattoriale immobiliare, il giudice dell'esecuzione, in sede di emissione del decreto di trasferimento del bene aggiudicato, deve uniformarsi alle norme del codice di procedura civile che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non risultino espressamente derogate nella materia, in esse rientrando sia l'art. 586 cod. proc. civ. (che permette al giudice di sospendere la vendita, quando ritenga il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto), sia l'art. 600 cod. proc. civ. (che, per l'ipotesi di espropriazione di quota indivisa, dispone procedersi preliminarmente alla divisione, salvo che la quota possa essere venduta per prezzo almeno pari al suo valore); ne consegue che se sia stata effettuata la vendita di quota senza previa divisione e, al terzo incanto, con aggiudicazione ad un privato al valore catastale, peraltro con una limitata informazione offerta sul bene (solo descritto per i suoi estremi catastali), ben può il giudice dell'esecuzione, ai sensi del citato art. 586 cod. proc. civ., sospendere la vendita, non trovando ostacolo tale potere nella previsione dell'art. 85, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 citato, il quale ammette l'espropriazione anche per un valore irrisorio (ricondotto però al prezzo base del terzo incanto andato deserto, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma da parte della sentenza della Corte costituzionale 28 ottobre 2011, n. 281), ma solo se si realizzi l'assegnazione dell'immobile allo Stato, sacrificandosi in quel caso l'interesse del debitore al conseguimento dell'effettivo valore del bene rispetto all'interesse statuale al pronto soddisfacimento del credito d'imposta. Quando invece, come nella specie, aggiudicatario sia un privato ed il credito d'imposta sia destinato a soddisfarsi sul ricavato della vendita, trovano piena applicazione gli articoli 586 e 600 cod. proc. civ. e, in particolare, alla stregua del primo di essi, il potere del giudice d'impedire che l'espropriazione si perfezioni per un prezzo comunque sperequato rispetto al valore dell'immobile.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)