diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016 (Rv. 639668 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - IN GENERE | Giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità di intendere e di volere - Opponibilità nel successivo giudizio di nullità contrattuale per effetto di circonvenzione di incapace - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639668-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - IN GENERE

In tema di invalidità negoziali, il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1425, Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)