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Sez. 6, Sentenza n. 1601 del 03/12/1971 Ud. (dep. 17/03/1972) Rv. 120511 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTO - DPR 22 MAGGIO 1970, N 283 - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - CONCORSO DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - MANCATO ESAME IN PRIMO GRADO - OMISSIONE DI GRAVAME SUL PUNTO - SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI CLEMENZA - PROPONIBILITA DELLA QUESTIONE ALL'UDIENZA DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1971-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120511-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTO - DPR 22 MAGGIO 1970, N 283 - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - CONCORSO DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - MANCATO ESAME IN PRIMO GRADO - OMISSIONE DI GRAVAME SUL PUNTO - SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI CLEMENZA - PROPONIBILITA DELLA QUESTIONE ALL'UDIENZA DI APPELLO.*

Qualora il giudice di primo grado, giudicando anteriormente all'entrata in vigore del DPR 22 maggio 1970, n 283(che all'art 5 ha condizionato l'applicabilita dell'amnistia al reato di frode in commercio alla sussistenza del danno patrimoniale di speciale tenuita), non abbia preso in esame la sussistenza di detta attenuante, e l'imputato appellante abbia omesso di chiedere, nei motivi di impugnazione, il riconoscimento dell'attenuante suddetta, la relativa richiesta puo essere proposta per la prima volta all'udienza di appello. Non puo infatti addebitarsi all'imputato il fatto di non aver formulato a suo tempo nei motivi di impugnazione quelle ulteriori deduzioni difensive che trovano il loro fondamento in una situazione giuridica verificatasi in data posteriore alla presentazione dei motivi stessi; e d'altra parte la sopravvenuta amnistia rende necessario l'accertamento dei presupposti per l'applicabilita del beneficio. (V 117086, anno 1971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Legge 22/05/1970 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)