Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo in vigore al
Art. 21 Servizio di confine
1. Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
2. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Art. 22 Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena
1. Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.
Art. 23 Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate
1. Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre quarti.
2. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.
Art. 24 Servizi scolastici
1. Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;
b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo art. 21, comma secondo.
2. Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita' delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b).
3. La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che, a partire dallo anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in scuole di quinta categoria e rurali gia' dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonche' per il personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole suddette.
Art. 25 Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici
1. Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici e' aumentato di un quarto.
2. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.
3. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.
4. Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 1100.
Art. 26 Servizi prestati in colonia e in territorio somalo
1. Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
2. Nelle stesse misure e' aumentato ii servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
3. Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.
Art. 27 Servizio prestato in zona di armistizio
1. Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925, e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.
Capo IV. Disposizioni speciali
Art. 28 Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali
1. Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilita' di Governo e' equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.
2. Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato.
3. E' equiparato al servizio militare quello prestato:
a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;
b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;
c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;
d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonche' dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualita' di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale.
4. E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualita' di dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.
Art. 29 Servizi scolastici
1. Il servizio di insegnamento prestato in qualita' di incaricato o supplente annuale, in virtu' di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, e' riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.
2. Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, e' computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.
3. Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1 ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1 ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalita' dei servizi prestati nelle scuole elementari.
4. Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.
5. Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto.
6. Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualita' di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.
Art. 30 Servizio ferroviario
1. Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualita' di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario.
2. L'onere del trattamento liquidato e' a totale carico dello Stato.
Art. 31 Navigazione mercantile
1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina e' computabile, in ragione della meta' della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.
Art. 32 Studi superiori richiesti agli ufficiali
1. Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.
2. Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
Art. 33 Servizio prestato dai legionari fiumani
1. Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.
Art. 34 Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici
1. Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione e' computabile ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in relazione al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
2. Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo e' computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.
3. E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.
4. Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
Art. 35 Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati
1. In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dallo art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, e' computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.
2. Per gli stessi fini di cui sopra, e' retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia' approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.
Art. 36 Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi
1. Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di provenienza.
2. Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88.
3. Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge 18 marzo 1968, n. 350.
4. Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, n. 64.
5. Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382.
6. Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilita', anche ai fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi nonche' di particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi.
7. I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.
Art. 37 Servizio reso nella m.v.s.n
1. Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72.
2. Sono valutabili, altresi', i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra.
3. I servizi prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonche' quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualita' di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.
4. I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, a sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresi' valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.
5. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialita' e milizie speciali.
Art. 38 Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440
1. Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, il servizio prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione italiana e' computato secondo le norme degli ordinamenti di provenienza.
Capo V. Disposizioni comuni
Art. 39 Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico
1. Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilita' in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa piu' favorevole.
2. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 40 Servizio effettivo e servizio utile
1. Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.
2. Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
3. Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile e' arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.
Art. 41 Servizi non computabili
1. I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto.
2. Non sono riscattabili ne' altrimenti computabili, ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.