diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 126 del 14/01/1985 Cc. (dep. 07/03/1985) Rv. 168184 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - ORDINANZA - OMISSIONE DELLA DATA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITÀ DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1985-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168184-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - ORDINANZA - OMISSIONE DELLA DATA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITÀ DELL'ATTO.*

Per il principio della tassatività delle nullità, l'omessa indicazione della data costituisce causa di nullità (relativa) dell'atto, per la sola sentenza pronunciata in giudizio e negli altri casi previsti specificamente dal secondo comma dell'art. 140 cod. proc. pen. (artt. 161 e 179) mentre per le ordinanze la Mancanza di detto requisito non produce alcuna nullità ma una mera irregolarità dell'atto. (fattispecie di ordinanza di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare). (Conf mass n 137675, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 140, Cod. Proc. Pen. art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)