diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8193 del 06/07/1987 Ud. (dep. 19/07/1988) Rv. 178885 - 01

PROVA PENALE - INTERPRETI E TRADUTTORI - IN GENERE - COMUNICAZIONI TELEFONICHE INTERCETTATE - MESSAGGI IN LINGUA ITALIANA - TRASCRIZIONE INTEGRALE IN VERBALE - MESSAGGI IN DIALETTO - TRADUZIONE IN VERBALE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178885-01

PROVA PENALE - INTERPRETI E TRADUTTORI - IN GENERE - COMUNICAZIONI TELEFONICHE INTERCETTATE - MESSAGGI IN LINGUA ITALIANA - TRASCRIZIONE INTEGRALE IN VERBALE - MESSAGGI IN DIALETTO - TRADUZIONE IN VERBALE - MODALITÀ.*

In tema di comunicazioni telefoniche intercettate, la trascrizione integrale in verbali, prevista dall'ultima parte dell'art. 226 quater cod. proc. pen., deve consistere, nell'ipotesi normale di messaggi telefonici in lingua italiana, nella mera riproduzione in segni grafici corrispondenti alle parole registrate, con redazione del relativo verbale, che assumerà valore di atto del procedimento. Nell'ipotesi, invece, di comunicazioni effettuate in dialetto, la traduzione consiste in due distinte operazioni: la prima relativa alla riproduzione integrale degli elementi fonetici raccolti nella registrazione, la seconda alla vera e propria traduzione in lingua italiana ex art. 326 cod. proc. pen.. (Conf mass n 153400).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)