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Sez. 3, Sentenza n. 15813 del 28/07/2005 (Rv. 583234 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE | Vendita di locali adibiti a sala cinematografica - Esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario dell'azienda cinematografia - Spettanza - Limiti - Riferibilità al solo caso di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile adibito all'attività cinematografica - Esclusione nell'ipotesi di vendita dell'azienda nel suo complesso.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583234-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE

La prelazione legale introdotta dall'art. 20, secondo comma, del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153 (sugli interventi urgenti in favore del cinema), in caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, spetta all'esercente non proprietario, e quindi anche all'affittuario dell'azienda cinematografica, ma unicamente nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile (edificio o porzioni di edificio), nel quale si svolge l'attività di proiezione, non anche nell'ipotesi di vendita dell'azienda nel suo complesso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 14/01/1994 num. 26 art. 20 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)