Sez. L, Sentenza n. 1074 del 10/02/1983 (Rv. 425862 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - NOMINA - DI UN CONSULENTE NON ISCRITTO IN NESSUN ALBO O IN ALBO DI ALTRO TRIBUNALE - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - NOMINA - DI UN CONSULENTE NON ISCRITTO IN NESSUN ALBO O IN ALBO DI ALTRO TRIBUNALE - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE.*
L'iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro Competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, nonché ad assicurare una distribuzione degli incarichi, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo, in quanto l'inosservanza dei criteri fissati in proposito dagli artt. 61 cod. proc. civ. e 22 disp. Att. Cod. proc. civ., con l'affidamento dell'incarico a consulente iscritto all'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, non incide sulla validità della consulenza tecnica. (V 3378/79, mass n 399797).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)