Sez. 5, Sentenza n. 25155 del 15/02/2005 Ud. (dep. 11/07/2005) Rv. 231896 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena | Giudizio di legittimità - Possibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena
La causa di non punibilità può essere riconosciuta anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 129 cod. pen., sulla base delle circostanze di fatto appurate dal giudice del merito. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice di pace con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di ingiuria, ritenendo integrata la causa di non punibilità della provocazione ex art. 599, comma secondo, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)