REGOLAMENTO (CE) N. 88/97 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1997 relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93
Testo in vigore al
Art. 4
Ammissibilità delle domande
1. Le domande sono ammissibili alle seguenti condizioni:
a) che contengono la prova che il richiedente utilizza parti essenziali di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile in tal senso;
b) che forniscano elementi di prova che sembrino dimostrare che le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, e che
c) entro i dodici mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l'autorizzazione di esenzione in forza dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4 oppure non sia stata revocata un'esenzione in forza dell'articolo 10.
2. Può essere fissato un termine adeguato per la presentazione di eventuali informazioni supplementari necessarie per la decisione sull'ammissibilità della domanda. Se le informazioni richieste non vengono comunicate entro il termine fissato, la domanda è considerata inammissibile.
3. Di norma, sull'ammissibilità di una domanda debitamente documentata a norma dei paragrafi 1 e 2 viene presa una decisione entro 45 giorni dalla sua ricezione. Prima della decisione il richiedente ha la possibilità di presentare le sue osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità della domanda.
4. Se la domanda è inammissibile, essa viene rigettata mediante decisione, sentito il comitato consultivo.
5. Se la domanda è ammissibile, viene immediatamente avviato un esame, dandone notificazione al richiedente e agli Stati membri.
Art. 5
Sospensione del pagamento dei dazi
1. A decorrere dalla data di ricezione della domanda conforme all'articolo 3, paragrafo 1, e in attesa di una decisione sul merito secondo gli articoli 6 e 7, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla parte sotto esame.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia ai fini del pagamento del dazio esteso, qualora la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4 oppure sia rigettata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 o 4.
Art. 6
Esame della domanda
1. Nel corso dell'esame, la Commissione, qualora lo consideri opportuno, può chiedere informazioni complementari al richiedente oppure eseguire verifiche in loco. Di norma l'esame riguarda un periodo di almeno sei mesi prima della data di ricezione dalla domanda.
2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da essa dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per almeno tre anni. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.
3. L'esame del merito di una domanda si conclude di norma entro dodici mesi dalla data della notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
4. Prima di adottare una decisione in forza dell'articolo 7, il richiedente viene informato delle conclusioni sul merito della domanda e gli viene data la possibilità di presentare osservazioni.
Art. 7
Decisione
1. Qualora, secondo l'accertamento definitivo dei fatti, le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, l'esenzione del richiedente dal dazio esteso viene autorizzata, sentito il comitato consultivo.
2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda. L'obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.
3. Qualora non siano soddisfatti i criteri per ottenere l'esenzione, la domanda viene rigettata, sentito il comitato consultivo, e viene quindi revocata la sospensione del pagamento del dazio esteso, prevista all'articolo 5.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.
Art. 8
Obblighi dei soggetti esentati
1. I soggetti esentati provvedono affinché, in qualsiasi momento:
a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dal campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, e
b) le parti essenziali di biciclette loro consegnate in esenzione dal dazio esteso in conformità dell'articolo 2 siano utilizzate in operazioni di assemblaggio, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato.
2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per almeno tre anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.
Art. 9
Riesame
1. La Commissione può riesaminare d'ufficio la situazione di un soggetto esentato, al fine di verificare che le operazioni di assemblaggio restino al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96.
2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.
Art. 10
Revoca di un'esenzione Dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni, e sentito il comitato consultivo, l'esenzione viene revocata nei casi seguenti:
— qualora un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio di un soggetto esentato rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96,
— violazione degli obblighi previsti all'articolo 8, paragrafo 2, oppure
— omessa collaborazione dopo l'adozione della decisione di esenzione.
Art. 11
Domande pendenti
1. Le domande dei soggetti di cui all'allegato I sono ammissibili e i relativi esami vengono avviati a norma dell'articolo 6.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considerano ricevute, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti di cui all'allegato I, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento di riferimento è sospeso con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.
4. Le decisioni adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 nei confronti delle parti elencate nell'allegato I hanno effetto retroattivo a decorrere dal 20 aprile 1996. Le obbligazioni doganali dei richiedenti sorte in relazione al dazio esteso sono considerate nulle a decorrere da tale data.
Art. 12
Soggetti esentati in forza del presente regolamento
I soggetti di cui all'allegato II sono esentati dall'applicazione del dazio esteso, con effetto a decorrere dal 20 aprile 1996.
Art. 13
Disposizioni procedimentali
Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 384/96 concernenti
— lo svolgimento dell'inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),
— le visite di verifica (articolo 16),
— l'omessa collaborazione (articolo 18) e
— il trattamento riservato (articolo 19),
si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.
Art. 14
Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall'applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all'allegato III e delle condizioni di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:
a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli articoli 7 o 12,
b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un'autorizzazione in conformità dell'articolo 291 del regolamento (CEE) n. 2454/93, oppure
c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l'immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte.
Art. 15
Disposizione speciale per le parti alle quali vengono consegnati quantitativi minimi
1. La Commissione oppure le autorità competenti degli Stati membri possono decidere d'ufficio di sottoporre ad esame le parti che dichiarino per l'immissione in libera pratica parti essenziali di biciclette oppure ricevano dette consegne a norma dell'articolo 14, lettera c).
2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l'immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che non hanno collaborato all'esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.
3. Qualora le parti di cui al paragrafo 1 si siano avvalse dell'articolo 14, lettera c) per eludere il dazio esteso, può essere chiesto il pagamento del dazio esteso non riscosso sulle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da queste parti o ad esse consegnate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 16
Scambi di informazione
1. Alle autorità competenti degli Stati membri vengono comunicate tutte le informazioni relative alle parti nei confronti delle quali è stato avviato un esame a norma dell'articolo 4 oppure è stata adottata una decisione a norma degli articoli 7 o 10.
2. All'occorrenza, vengono pubblicati gli avvisi contenenti gli elenchi aggiornati delle parti sotto esame e delle parti esentate, che saranno inoltre inviati immediatamente a qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta.
3. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese che segue ogni trimestre, informazioni sommarie relative ai soggetti esentati, secondo il modello di cui all'allegato IV.
Art. 17
Disposizioni sui dazi doganali
Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Art. 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente