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Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa

Testo in vigore al

Titolo vii-bis. Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similiari

Art. 25-quinquies Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

1. E' istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

  1. a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

  2. b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

  3. c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

  4. d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41-bis del codice penale.

Art. 25-sexies Composizione della commissione

1. La commissione e' composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 25-septies Audizioni e testimonianze

1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 25-octies Richiesta di atti e documenti

1. La commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ed alla commissione di cui al presente titolo.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 25-novies S e g r e t o

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 25-decies Organizzazione interna

1. L'attivita' ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commisione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte la volte che lo ritenga opportuno la commissione puo' riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Titolo VIII. Disposizioni per l'organizzazione dell'ufficio centrale della giustizia minorile.

Art. 26 Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia e' stabilita secondo la tabella A allegata al presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella A.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonche', per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica puo' essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1 ottobre 1993.

8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e' valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Art. 27 Interventi sulle strutture

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonche' per l'attivita' di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresi' le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 28 Copertura finanziaria

1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo IX. Disposizione finale

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 1992
SCALFARO
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI