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Sez. 1, Sentenza n. 259 del 21/02/1969 Ud. (dep. 22/07/1969) Rv. 112258 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLII MINERALI - BUONÌ BENZINÀ - LIMITAZIONE DEL BENEFICIO AI TURISTI STRANIERI - GESTORE DI STAZIONE DI SERVIZIO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112258-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLII MINERALI - BUONÌ BENZINÀ - LIMITAZIONE DEL BENEFICIO AI TURISTI STRANIERI - GESTORE DI STAZIONE DI SERVIZIO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO.*

Il beneficio fiscale consistente nella rifusione della imposta di fabbricazione e nel conseguente prezzo agevolato della benzina, e riservato ai turisti stranieri ai quali siano stati rilasciati gli appositi buoni 'benzinà. Del beneficio non possono usufruire altre persone, tanto meno il gestore della stazione di servizio che distribuisce la benzina, il quale, accordandosi con il turista straniero titolare dei buoni, li acquista per lucrare la differenza di prezzo del carburante. (V.102557, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 05/05/1957 num. 271 art. 0 bis, Legge 05/05/1957 num. 271 art. 12 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)