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Regolamento (CE) n. 1290/2005del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune

Testo in vigore al

Art. 23 Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento.

Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1o maggio di ogni anno.

Capo 2. Gestione finanziaria

Art. 24 Disposizioni comuni per i pagamenti

1. La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di bilancio.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese di cui all'articolo 4 attraverso un prefinanziamento, pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati secondo le condizioni di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28.

3. I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

4. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

Art. 25 Versamento del prefinanziamento

1. La Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa allo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il programma interessato. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEASR al programma di cui trattasi. Esso può essere frazionato su due esercizi finanziari, in funzione delle disponibilità di bilancio.

2. Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento, qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata all'atto della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Art. 26 Versamento dei pagamenti intermedi

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse.

2. La Commissione effettua i pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per la realizzazione delle operazioni.

3. La Commissione effettua ciascun pagamento intermedio a condizione che siano rispettati i seguenti obblighi:

  1. a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);

  2. b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l'intero periodo di riferimento del programma interessato;

  3. c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale.

4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la Commissione informa immediatamente l’organismo pagatore riconosciuto e l’organismo di coordinamento, se quest’ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.

5. La Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

6.

Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, tramite l'organismo di coordinamento o direttamente, qualora lo stesso non sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale secondo una periodicità fissata dalla Commissione. Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto nel corso di ciascun periodo interessato.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

Art. 27 Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi

1. I pagamenti intermedi sono effettuati alle condizioni previste all'articolo 81 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 in base alle dichiarazioni di spesa e alle informazioni finanziarie fornite dagli Stati membri.

2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono di constatare la conformità della dichiarazione di spesa alle norme comunitarie applicabili, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine fissato in funzione della gravità del problema, che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

3. In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di cui al paragrafo 2, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro.

4. La sospensione e la riduzione dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 rispettano il principio di proporzionalità e sono effettuate fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

Art. 27 bis Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi in determinati casi

L’articolo 17 bis si applica mutatis mutandis alla sospensione e alla riduzione dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 26.

Art. 28 Versamento del saldo e chiusura del programma

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al tasso di cofinanziamento applicabile per asse, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali sono da presentarsi alla Commissione non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al 31 dicembre 2015.

2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 6.

3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno 2016 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 29.

Art. 29 Disimpegno automatico

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente.

3. Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione di un programma di sviluppo rurale, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.

4. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.

5. Dal calcolo degli importi disimpegnati automaticamente sono escluse:

  1. a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

  2. b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

6. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate quando esista il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro e alle autorità interessate l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati ai paragrafi da 1 a 4.

7. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

8. Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 1o gennaio 2007, il termine alla scadenza del quale può essere effettuato il primo disimpegno automatico, di cui al paragrafo 1, è prorogato, per il primo impegno, del numero di mesi compreso tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione, da parte della Commissione, del corrispondente programma di sviluppo rurale.

Titolo IV. Liquidazione dei conti e sorveglianza da parte della commissione

Capo 1. Liquidazione

Art. 30 Liquidazione contabile

1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato la Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

2. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 31.

Art. 31 Verifica di conformità

1. La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

3.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

  1. a) le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

  2. b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

  3. c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 4, diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle verifiche.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:

  1. a) delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33;

  2. b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui all'articolo 88 del trattato o quella di cui all'articolo 226 dello stesso.

  3. c) del mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia18, purché la Commissione comunichi per iscritto allo Stato membro in questione le conclusioni della propria ispezione entro dodici mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli effettuati sulla spesa considerata.

Capo 2. Irregolarità

Art. 32 Disposizioni specifiche per il FEAGA

1. Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

2. All'atto del versamento nel bilancio comunitario degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

3.

All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.

4. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

  1. a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;

  2. b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell'anno del primo verbale amministrativo o giudiziario.

5.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

La ripartizione dell'onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50 %, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

6.

In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

  1. a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;

  2. b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione.

7. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 5, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti all'atto dell'adozione della decisione di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

8. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:

  1. a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro;

  2. b) in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare la decisione di porre fine al procedimento di recupero.

Art. 33 Disposizioni specifiche per il FEASR

1. Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

2. Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c).

3. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie e alla riutilizzazione dei fondi recuperati alle seguenti condizioni:

  1. a) in caso di constatazione di irregolarità, gli Stati membri ampliano le indagini in modo da coprire tutte le operazioni presumibilmente interessate dalle irregolarità;

  2. b) gli Stati membri comunicano le rettifiche corrispondenti alla Commissione;

  3. c) gli importi esclusi dal finanziamento comunitario e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al programma interessato. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari esclusi o recuperati soltanto per un'operazione prevista dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di operazioni che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

4. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

5. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

  1. a) quando lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per il recupero delle somme versate ai beneficiari nell'anno che segue il primo verbale amministrativo o giudiziario;

  2. b) quando lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), del presente articolo.

6. Qualora sia stato possibile realizzare il recupero di cui al paragrafo 2 dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro riversa le somme recuperate nel bilancio comunitario.

7. Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.

8.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro interessato e per il 50 % a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

9. Nei casi di cui al paragrafo 8, lo Stato membro versa al bilancio comunitario gli importi relativi alla quota del 50 % a suo carico.

10. Un'eventuale rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di recuperare gli importi versati nell'ambito della propria partecipazione finanziaria, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE14.

Art. 34 Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri

1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:

  1. a) gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi;

  2. b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari15.

  3. c) gli importi del contributo temporaneo per la ristrutturazione riscossi a norma del regolamento (CE) n. 320/2006.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono versati nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per analogia, alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 35 Definizione di verbale amministrativo o giudiziario

Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Capo 3. Sorveglianza da parte della Commissione

Art. 36 Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, compresi i controlli in loco.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, allorché questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli articoli 32 e 33, e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in seguito a tali irregolarità.

Art. 37 Controlli in loco

1.

Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell'articolo 248 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco allo scopo di verificare, in particolare:

  1. a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;

  2. b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

  3. c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di controllo di cui sopra non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente individuati dalla normativa nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni in tal modo ottenute.

2.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima del controllo, lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo il controllo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare le verifiche, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a determinati controlli o a determinate indagini.

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 Spese del FEAOG, sezione garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale

1. Il FEAOG, sezione garanzia, finanzia le spese sostenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 fino al 15 ottobre 2006.

2. Alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 39 Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale

1. Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1o maggio 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999, si applicano le seguenti norme:

  1. a) i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi nell'ambito della dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre 2006. Tuttavia la Commissione, in casi giustificati e secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, può autorizzare pagamenti fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rimborso al FEAGA di importi identici agli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione di tali programmi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999;

  2. b) gli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione dei programmi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono detratti dagli Stati membri dalle spese finanziate dal FEAGA al più tardi con la dichiarazione delle spese di dicembre 2006;

  3. c) su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ad eccezione delle spese autorizzate a norma della seconda frase della lettera a) del presente articolo, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale del periodo 2007-2013;

  4. d) le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1o gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria o a seguito di sanzioni a norma degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999, sono utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

  5. e) qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla lettera d) entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA.

2. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi.

3. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpiego automatico di cui ai paragrafi 1 e 2 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Art. 40 Spese del FEAOG, sezione orientamento

1. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali21, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sezione Orientamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi alla Commissione la dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro sei mesi da tale termine e danno luogo alla restituzione degli importi indebitamente versati.

2. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Art. 41 Comitato dei Fondi

1. La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito «comitato»).

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 42 Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2. La Commissione adotta, in applicazione del presente regolamento, Tali modalità includono in particolare:

  1. 1) le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;

  2. 2) le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;

  3. 3) le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la periodicità delle certificazioni;

  4. 4) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;

  5. 5) le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate provenienti dagli Stati membri;

  6. 6) le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;

  7. 7) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

    delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,

    della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

    delle relazioni di certificazione dei conti,

    dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

    delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

    delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

    delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

  8. 8) le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni;

  9. 8 bis) le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

  10. 8 ter) le modalità relative alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di cui all’articolo 44 bis, compresi gli aspetti pratici relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati. In particolare tali modalità stabiliscono che i beneficiari dei fondi siano informati che i dati in questione possono essere resi pubblici e trattati da organismi di revisione contabile e indagini ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità e quando tali informazioni debbano essere fornite;

  11. 8 quater) le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

  12. 9) le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente regolamento.