Sez. 3, Sentenza n. 9265 del 19/04/2010 (Rv. 612427 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Notificazione a persona parte in giudizio in nome proprio e quale rappresentante di altro soggetto - Consegna di una sola copia - Sufficienza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI
La norma secondo la quale la notifica dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poiché in tal caso soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio e la funzione informativa della notifica dell'atto di impugnazione si realizza comunque con la consegna al medesimo di una sola copia, pur se l'impugnazione sia diretta al rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)