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Sez. 1, Sentenza n. 4519 del 11/10/1978 (Rv. 394193 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - DOMANDE DELLE PARTI E LORO EVENTUALE ACCORDO - VINCOLATIVA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394193-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - DOMANDE DELLE PARTI E LORO EVENTUALE ACCORDO - VINCOLATIVA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 155 settimo comma cod civ, il giudice della separazione dei coniugi, anche in grado d'appello, nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, non e vincolato dalle domande delle parti o dal loro eventuale accordo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)