Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
Testo in vigore al
Art. 210
1. Nel comma 1 dell'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura," sono soppresse.
Art. 211
1. Nel comma 4 dell'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "della pretura o" sono soppresse.
Art. 212
1. Nel comma 1 dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore, dal tribunale" sono sostituite dalle parole "dal tribunale in composizione collegiale o monocratica".
Art. 213
1. La rubrica del capo XII delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".
Art. 214
1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "pretore dirigente" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale".
Art. 215
1. Nel comma 4 dell'articolo 162 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Art. 216
1. Nel comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28. luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "presso la pretura" sono soppresse.
Art. 217
1. Dopo il capo XII del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Capo XII-bis
Disposizioni relative alle sezioni distaccate
del tribunale
Art. 163-bis. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
Art. 163-ter. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.".
Capo XII. Disposizioni di coordinamento
Art. 218
1. Sono abrogati gli articoli 7, 550 e 594 del codice di procedura penale, e l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Capo XIII. Disposizioni transitorie e finali
Art. 219
1. Quando vi e' stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante.
2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli articoli 220, 221 e 222.
Art. 220
1. Se, alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 , e' stata fissata o e' iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza e' tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.
Art. 221
1. Quando e' revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudice, se il pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 436 del codice di procedura penale.
Art. 222
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 219, comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora gia' stabiliti.
2. Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa e' tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'articolo 47, vi e' mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi e' fissata una nuova udienza.
4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
Art. 223
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, . . . dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale.
3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale.
Art. 224
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale; l'imputato puo' altresi' presentare domanda di oblazione.
2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura penale e dall'articolo 141 comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto applicabili.
Art. 225
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 1999, N. 14
Art. 226
1. Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni anteriormente vigenti, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'articolo 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere.5
Art. 227
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.
2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorita' ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze.
Titolo V. Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni
Capo I. Principi generali
Art. 228
1. Quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.
2. Sono altresi' soppresse le funzioni amministrative di altre autorita' giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della pubblica amministrazione.
Art. 229
1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorita' amministrative e' soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.
Art. 230
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorita' giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni e' trasferito al dirigente dell'ufficio cui e' destinato il registro.