Sez. 2, Sentenza n. 22358 del 27/05/2010 Ud. (dep. 11/06/2010) Rv. 247434 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni predibattimentali - Lettura - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti deve conseguire a rigoroso accertamento che non può limitarsi a una verifica burocratica o di "routine", ma deve comportare l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante. (Nella specie si è ritenuta insufficiente la ricerca del teste effettuata in due giorni consecutivi nel solo domicilio, senza lasciare alcun avviso scritto, nonché presso l'Amministrazione carceraria, ma non anche nel luogo noto di residenza e di nascita; e si è in pari tempo ritenuta irrilevante la circostanza che la prima citazione fosse andata a buon fine, in quanto l'ordinamento prevede la possibilità dell'accompagnamento coattivo, al quale non si era provveduto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)