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Sez. 1, Sentenza n. 651 del 30/01/1979 (Rv. 396808 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - NULLITA DEL NEGOZIO GIURIDICO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396808-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - NULLITA DEL NEGOZIO GIURIDICO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il principio della deducibilita e rilevabilita, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullita del negozio giuridico (nella specie, donazione effettuata da un ente pubblico territoriale) opera, in Sede di legittimita, solo quando la nullita medesima derivi da elementi gia acquisiti in causa e risultanti dalla sentenza impugnata, mentre resta preclusa la possibilita di dedurre per la prima volta con il ricorso per Cassazione una ragione di nullita che implichi nuove indagini di fatto, non consentite in detta Sede (nella specie, Mancanza di una delibera dell'ente debitamente approvata dall'autorita tutoria). (V 3544/77, mass n 387139).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 774 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)