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Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;
Sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, in data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Oggetto della professione

1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", e' riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie. tributarie, societarie ed amministrative.

2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attivita':

  1. a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

  2. b) le perizie e le consulenze tecniche;

  3. c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

  4. d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

  5. e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

  6. f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita':

  1. a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita' giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;

  2. b) le valutazioni di azienda;

  3. c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

  4. d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche' l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

  5. e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

  6. f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;

  7. g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;

  8. h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

  9. i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonche' la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

  10. l) l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

  11. m) l'attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

  12. n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

  13. o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati;

  14. p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti:

  15. q) le attivita' previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita':

  1. a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle societa' di capitali;

  2. b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

  3. c) rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali;

  4. d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;

  5. e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

  6. f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni; f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all' articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.

Art. 2 Esercizio della professione

1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 e' necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.

2. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel capo IV. L'iscritto nell'Albo puo' esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.

3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.

Art. 3 Tutela dei titoli professionali

1 E' vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 39, sia del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto.

Art. 4 Incompatibilita'

1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e' incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, ne' abituale:

  1. a) della professione di notaio;

  2. b) della professione di giornalista professionista;

  3. c) dell' attivita' di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

  4. d) dell'attivita' di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

  5. e) dell' attivita' di promotore finanziario.

2. L'incompatibilita' e' esclusa qualora l'attivita', svolta per conto proprio, e' diretta alla gestione patrimoniale, ad attivita' di mero godimento o conservative, nonche' in presenza di societa' di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

3. L'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione.

4. Le ipotesi di incompatibilita' sono valutate con riferimento alle disposizioni di' cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 5 Obbligo del segreto professionale

1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita' di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita' e di' bilanci, nonche' quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di societa' od enti.

Art. 6 Ordine professionale

1. l. Gli iscritti nell'Albo e nell'elenco di cui al capo IV costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. 2 L'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali.

3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Capo II. Gli ordini territoriali

Art. 7 Circoscrizione dell'Ordine territoriale

1. In ciascun circondario di tribunale e' istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.

2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, e' costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.

3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 23, puo' richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.

Art. 8 Organi dell'Ordine territoriale

1 Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.

Art. 9 Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilita' dei consiglieri

1. Il Consiglio dell'Ordine e' composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla meta' dei componenti.

2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine e' determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:

  1. a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento;

  2. b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;

  3. c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;

  4. d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.

3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1, provvede il presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.

4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.

5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianita' di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.

6. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.

7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.

8. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalita' del presente articolo, dura in carica quattro anni.

9. I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

Art. 10 Cariche del Consiglio

1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalita' di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

3. Puo' essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.

4. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere piu' anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parita', dal piu' anziano per eta'.

5. Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere piu' giovane per eta'.

Art. 11 Attribuzioni del presidente

I. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.

2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

Art. 12 Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);

  2. b) vigila sull' osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

  3. c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

  4. d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

  5. e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;

  6. f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attivita' professionali, nonche' per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

  7. g) delibera i provvedimenti disciplinari;

  8. h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;

  9. i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;

  10. l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

  11. m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

  12. n) delibera la convocazione dell'Assemblea;

  13. o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

  14. p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonche' una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

  15. q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;

  16. r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

Art. 13 Riunioni consiliari

1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresi' convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.

2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 14 Decadenza dalla carica di consigliere

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

Art. 15 Delegazione dell'Ordine presso il tribunale

1. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia puo' nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o piu' consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorita' giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.

2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalita' e rappresentativita' che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 16 Sostituzione dei componenti del Consiglio

1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.

2. I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la meta' dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.

4. In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione e' esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine e' istituito.

Art. 17 Scioglimento del Consiglio

1. II Consiglio puo' essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non e' in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.

3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che restera' in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.

Art. 18 Assemblea

l. L'Assemblea e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso, almeno venti giorni prima, e' spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed e' affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.

3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unita', puo' tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell'articolo 21. l'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli iscritti e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.

5. Constatata la validita' dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.

Art. 19 Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.

2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.