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Sez. 1 - , Sentenza n. 16117 del 14/06/2019 (Rv. 654534 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di autofallimento - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654534-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'imprenditore che presenti istanza di autofallimento, oltre a provare lo stato di insolvenza, ha l'onere, ai sensi dell'art. 14 l.fall., di dimostrare la sussistenza di almeno uno dei requisiti dimensionali normativamente previsti, ai fini della fallibilità, dall'art. 1 l.fall., con riferimento all'arco temporale degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti del fallimento sulla base della situazione di squilibrio finanziario riferita ad un solo bilancio antecedente gli ultimi tre esercizi).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 15 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)