Sez. L, Sentenza n. 6752 del 14/06/1991 (Rv. 472676 - 01)
Contratti in genere - Interpretazione - Pratiche generali - Interpretative | Ricorso agli "usi interpretativi" - Presupposto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Contratti in genere - Interpretazione - Pratiche generali - Interpretative
Il ricorso agli "usi interpretativi", che non hanno valore di fonte normativa ma funzione di criterio ermeneutico di carattere sussidiario, presuppone, secondo l'espresso tenore letterale dell'art. 1368 cod. civ. (che riferisce l'applicabilità di tale criterio alle "clausole ambigue"), una persistente incertezza in ordine alla identificazione dell'effettiva volontà delle parti ed è pertanto escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza residui margini di dubbio, attraverso l'adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt, da 1362 a 1365 cod. civ.) che regolano l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in particolare, che la clausola dell'accordo intercorso fra datore di lavoro e lavoratore, relativa alla riduzione dell'orario di lavoro ed alla conservazione della precedente retribuzione, non implicasse un accrescimento del livello retributivo ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)