Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014 (Rv. 633260 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)