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Sez. 2, Sentenza n. 1376 del 02/07/1965 (Rv. 312613 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1965-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312613-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE - IRRILEVANZA.*

Il pagamento delle spese processuali da parte del soccombente non implica acquiescenza neppure nel caso in cui il pagamento stesso sia stato eseguito in ottemperanza ad una sentenza non esecutiva. (Conf. 253/63, 1034/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)