Sez. 3, Sentenza n. 15448 del 21/02/2025 Ud. (dep. 17/04/2025) Rv. 287801-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE | Informazioni e documenti acquisiti ai sensi della Convenzione OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale - Utilizzabilità in ambito penale - Condizioni - Conseguenze - Natura documentale ex artt. 234 e 234-bis cod. proc. pen. - Acquisibilità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE
In tema di cooperazione internazionale, le informazioni e i documenti acquisiti all'estero e trasmessi alle autorità italiane ai sensi della Convenzione OCSE, concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, ratificato con legge 27 ottobre 2011, n. 193, sono utilizzabili, in difetto di rogatoria internazionale, anche senza autorizzazione preliminare della parte che le ha fornite, a condizione che siano rispettati i principi generali in materia di formazione della prova in contraddittorio, con loro conseguente sussumibilità nella categoria dei documenti acquisibili al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 234 e 234-bis cod. proc. pen.
Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 bis, Legge 27/10/2011 num. 193, Legge 10/02/2005 num. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)