Sez. 1, Ordinanza n. 10496 del 21/04/2026 (Rv. 678493-01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Condizione di inespellibilità - Art. 8 CEDU - Diritto alla vita privata e familiare - Esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione dell'ordine pubblico - Bilanciamento proporzionato - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - Fondamento - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione del cittadino straniero, la condizione di inespellibilità correlata al rispetto del diritto alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU, deve essere bilanciata in modo proporzionato con le esigenze della sicurezza pubblica e di prevenzione delle minacce all'ordine pubblico, in linea con l'attenzione alla situazione concreta della persona straniera e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 predetto, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, quale espressa nella sentenza n. 202
del 2013 della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso con cui era stata valorizzata l'esistenza di una vita privata e familiare suscettibile di tutela ai sensi della norma predetta, ritenendo eccessivamente generica la relativa prospettazione e, in quanto tale, inidonea superare le esigenze di pubblica sicurezza attestate dalla mole dei precedenti penali del ricorrente).
Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)