Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonche' quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono altresi' estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.
Art. 2
1. Gli operai dello Stato sono classificati come segue:
1) capi operai;
2) operai specializzati;
3) operai qualificati;
4) operai comuni;
5) operai apprendisti.
Il capo operaio sovraintende alle lavorazioni nel settore cui e' assegnato disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative; per l'operaio specializzato e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale; per l'operaio qualificato e' richiesta una specifica capacita' nella qualifica professionale oppure particolare competenza per l'esercizio di compiti di vigilanza, di sorveglianza o di controllo; per l'operaio comune e' richiesta una generica capacita' nella qualifica o per l'espletamento di compiti che richiedono un breve tirocinio oppure per lavori di trasporto di materiali o di pulizia; l'operaio apprendista presta la propria opera per conseguire una qualificazione professionale. Gli operai dello Stato assumono la qualifica, professionale e la categoria in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro. Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione della detta tabella, continuano ad avere efficacia quelle attualmente in vigore.
Art. 3
1. La dotazione organica del ruolo e' fissata per legge.
2. Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.
3. In casi eccezionali, per comprovate esigenze di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli degli operai di ciascuna amministrazione puo' essere aumentata, fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro.
4. Resta salvo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, riguardante l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 4
1. Per l'assunzione degli operai dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, ferma restando, se prevista negli ordinamenti delle singole amministrazioni, la facolta' di elevare il limite inferiore, o variare il limite superiore, per determinate categorie di operai in rapporto a particolari esigenze di lavoro.
Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di eta' ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali e' legislativamente esteso lo stesso beneficio, fermi restando, in ogni caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di eta' previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;3) buona condotta;
4) idoneita' fisica al lavoro ed al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.
2. Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono avere conseguito la licenza di scuola elementare ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti nel bando di concorso.
3. Possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione, ad eccezione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la quale restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, per quanto concerne il reato di contrabbando per i generi di monopolio.
4. Per l'ammissione all'esercizio di particolari mansioni gli ordinamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso, possono prescrivere anche altri requisiti di carattere professionale.
5. Non hanno titolo per conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera d) dell'articolo 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
6. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
7. I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel decreto che indice il concorso, per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 5
1. I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.
2. A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.
3. Con decreto del Ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonche' il numero dei posti conferibili.
4. Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.
5. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.
6. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facolta' di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso - precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre - a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.
8. Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per cento dei posti stessi puo' essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.
9. Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai e' subordinata alla condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.
10. I posti non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.
11. Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.
12. I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.
13. Agli operai in servizio che partecipano a concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria superiore, compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la localita' presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonche' la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.
Art. 6
1. Puo' essere indetto un unico concorso per il conferimento di posti nella categoria degli operai comuni, anche se disponibili in ruoli organici di amministrazioni diverse.
2. In tale caso le attribuzioni in materia spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati, sino all'approvazione delle graduatorie dei candidati idonei e dei vincitori, sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il concorso e' indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.
3. Detto decreto stabilisce il numero dei posti messi a concorso per il ruolo od i ruoli di ciascuna amministrazione, nonche' il numero dei posti per ciascuna qualifica.
4. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono precisare la qualifica per la quale intendono concorrere ed indicare in ordine di preferenza le amministrazioni nei cui ruoli organici, se vincitori, desiderano essere nominati.
5. I candidati stessi possono altresi' dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.
6. Le assegnazioni ai ruoli delle singole amministrazioni sono disposte con il decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando l'ordine della graduatoria medesima.
7. I candidati che non abbiano indicato preferenze; o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato nella graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente ad un ruolo nel quale rimangano posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
Art. 7
1. La nomina in prova ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso - fatte salve le eccezioni previste dalla legge in favore degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e degli allievi operai civili delle scuole dell'Amministrazione della difesa di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, modificata dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 - da effettuare:
1) mediante prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale, per i posti da conferire nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati;
2) a scelta, per i posti da conferire nella categoria degli operai comuni, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attivita' attinenti alla qualifica per la quale si concorre.
2. L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve partecipare al primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'amministrazione di appartenenza.
3. Qualora in tale concorso o nei due immediatamente successivi, non ottenga l'idoneita', e' dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. All'operaio apprendista cosi' dispensato spetta una indennita' pari ad una mensilita' per ogni anno di servizio effettivamente prestato.
5. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.
Art. 8
1. L'operaio consegue la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi.
2. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.
3. In tale ipotesi spetta all'operaio una indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.
4. Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
5. Sono esentati dal periodo di prova gli operai che gia' l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.
6. Il passaggio a categoria superiore, comunque conseguito, non comporta periodo di prova.
7. Restano ferme le speciali disposizioni delle amministrazioni autonome concernenti gli organi competenti all'emanazione del decreto di nomina e alla risoluzione del rapporto.
Art. 9
1. La nomina a capo operaio e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo su deliberazione del consiglio di amministrazione agli operai appartenenti alla categoria degli specializzati da almeno tre anni, che abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche di "ottimo".
2. E' fatto salvo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.
Art. 10
1. Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio e' assegnato.
Art. 11
1. Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta' si provvede con provvedimento del capo del personale.
2. Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.
3. Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.