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Sez. U, Sentenza n. 117 del 20/01/1970 (Rv. 344850 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - ESATTORE DELLE IMPOSTE - PENDENZA DI RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344850-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - ESATTORE DELLE IMPOSTE - PENDENZA DI RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO NECESSITA.*

Qualora l' esattore delle imposte dirette abbia presentato domanda di insinuazione tardiva di un credito per imposta di RM, iscritto provvisoriamente a ruolo a sensi dell'art 182 del tu 29 gennaio 1958, n 645, in pendenza di ricorso alla commissione provinciale delle imposte, ed il curatore del fallimento del contribuente abbia contestato l'ammissione del credito, assumendo trattarsi di presunti redditi prodotti dopo la dichiarazione di fallimento, il tribunale fallimentare e tenuto a sospendere il processo ex art 295 cod proc civ, sino alla definizione da parte del giudice amministrativo tributario della questione pregiudiziale.*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 175 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)