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Sez. 4, Sentenza n. 1835 del 10/11/1966 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104432 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE COMPROPRIETARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - DEPOSITO NELLA CASA COMUNALE - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - DIFFERENZE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA.*
Stato
decisa il 1966-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104432-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE COMPROPRIETARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - DEPOSITO NELLA CASA COMUNALE - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - DIFFERENZE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA.*

La notificazione mediante deposito della copia dell'atto nella casa comunale si perfeziona alla data della spedizione della raccomandata da parte dell'ufficiale giudiziario al destinatario dell'atto stesso. Ove, invece, la notifica sia avvenuta mediante consegna al portiere, essa e perfetta sin da quel momento e non ha alcuna Rilevanza la data di spedizione della raccomandata. (prima parte. Conf 100285, 100595, 101063; V 101193, anno 1966; (seconda parte; Conf 102262, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)