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Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Testo in vigore al

§ 5. Disposizioni comuni

Art. 91 Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

  1. a) che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, punto 1, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;

  2. b) che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;

  3. c) che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

  4. d) che fissino le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti;

  5. e) che stabiliscano le regole per fissare il livello di tolleranza;

  6. f) che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'articolo 89;

  7. g) che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 2. Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

§ 1. Disposizioni introduttive

Art. 92 Ambito di applicazione

1.

Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

Tuttavia, le norme stabilite nella presente sezione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, 4, 5, 6, 8 e 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

  1. a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;

  2. b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e

  3. c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

§ 2. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Art. 93 Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

  1. a) «denominazione d'origine», un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

    1. i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

    2. ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

    3. iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

    4. iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

    5. v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

  2. b) «indicazione geografica», un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1:

    1. i) le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

    2. ii) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

    3. iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

    4. iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

    5. v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

2.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione della vendemmia dell'uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

Art. 94 Disciplinare

1. Il disciplinare permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:

  1. a) il nome di cui è chiesta la protezione;

  2. b) le categorie dei prodotti vitivinicoli;

  3. c) il tipo di indicazione geografica che può essere una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta;

  4. d) una descrizione del vino o dei vini:

    1. i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

    2. ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

  5. e) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

  6. f) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera i) del presente paragrafo;

  7. g) le rese massime per ettaro;

  8. h) un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

  9. i) gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

    1. i) per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i); i dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui a tale punto;

    2. ii) per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);

  10. j) altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o, se del caso, da un gruppo di produttori riconosciuto, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.

2. Il disciplinare può contenere pratiche sostenibili in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

3. Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al paragrafo 1, lettera d), mutatis mutandise, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.

Art. 95 Documento unico

1. Il documento unico contiene quanto segue:

  1. a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;

  2. b) lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;

  3. c) il tipo di indicazione geografica;

  4. d) una descrizione del vino o dei vini;

  5. e) le categorie dei prodotti vitivinicoli;

  6. f) le rese massime per ettaro;

  7. g) l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

  8. h) una definizione concisa della zona geografica delimitata;

  9. i) una descrizione del legame di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera i),

  10. j) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

  11. k) se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.

2. Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera i), sono dimostrati per ciascuna categoria di prodotto vitivinicolo interessato.

3.

Art. 100 Omonimi

1.

2.

3.

Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli.

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio30.

Art. 106 bis Etichettatura temporanea e presentazione

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichetta e nella presentazione del prodotto che una domanda è stata presentata nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le indicazioni dell'Unione «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione d'origine o indicazione geografica in questione.

Ove una domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Art. 107 Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio33 e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione34 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.

2.

3.

4.

Art. 108 Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Art. 109 Poteri delegati

1. Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano:

  1. a) i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e

  2. b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

3. Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

  1. a) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

  2. b) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;

  3. c) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

  4. d) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;

  5. e) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;

  6. f) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

4. Per garantire un adeguato livello di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 relativi a restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

5. Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano norme transitorie riguardanti:

  1. a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1o agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

  2. b) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e

  3. c) le modifiche del disciplinare.

Art. 110 Competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

  1. a) la forma del disciplinare;

  2. b) la definizione del formato e della presentazione online del documento unico di cui all’articolo 95;

  3. c) l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali.

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.